Art. 2.

      1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi in uno stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, o si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 2, si ha riguardo alla volontà espressa nel testamento biologico, ai sensi dell'articolo 5, e in subordine a quella manifestata, nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, nell'ordine, dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, laddove nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore e, in loro mancanza, dai prossimi congiunti e conviventi.
      2. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 1, provvede il comitato etico della struttura sanitaria, istituito ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.